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Il subingresso (Tipo A) avviene in caso di trasferimento d’azienda per affitto, vendita o successione, e deve essere comunicato al Comune.
Il commercio itinerante (Tipo B) è l’attività di vendita svolta senza sede fissa, spostandosi su aree pubbliche, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

  • Chi intende subentrare nella gestione o nella titolarità di un’attività commerciale già esistente (Tipo A);
  • Chi vuole esercitare attività di vendita in forma itinerante su aree pubbliche (Tipo B), sia come persona fisica che come società (solo S.n.c. o S.a.s.).

Descrizione

Il subingresso (Tipo A) avviene in caso di trasferimento d’azienda per affitto, vendita o successione, e deve essere comunicato al Comune.
Il commercio itinerante (Tipo B) è l’attività di vendita svolta senza sede fissa, spostandosi su aree pubbliche, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Come fare

  • Tipo A (Subingresso): presentare la comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica allegata.
  • Tipo B (Itinerante): presentare l’istanza al Comune di residenza (per persone fisiche) o al Comune della sede legale (per società S.n.c. o S.a.s.).

Cosa serve

Per entrambe le tipologie:

  • Modulo compilato (scaricabile dal sito o ritirabile in Comune);
  • Documentazione relativa al trasferimento d’azienda (per il subingresso);
  • Per il commercio itinerante:
    • Requisiti morali (assenza di condanne, come da art. 5, comma 2, D.Lgs. 114/98);
    • Requisiti professionali (solo per settore alimentare, come da art. 5, comma 5, D.Lgs. 114/98).

Cosa si ottiene

  • Per il subingresso: registrazione del nuovo titolare o gestore dell’attività.
  • Per il commercio itinerante: rilascio dell’autorizzazione all’esercizio su aree pubbliche, valida in tutto il territorio regionale.

Tempi e scadenze



  • Il subingresso ha effetto immediato dalla presentazione della comunicazione, se completa.


  • I tempi per l'autorizzazione al commercio itinerante variano in base alla verifica dei requisiti e alla completezza dell’istanza.



Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

  • Ogni soggetto (persona fisica o giuridica) può detenere una sola autorizzazione per commercio itinerante nell’intera regione, salvo:
    • diritti acquisiti;
    • casi di subentro per atto tra vivi o per causa di morte.
  • È obbligatorio rispettare la normativa vigente in materia commerciale e le disposizioni regionali (D.G.R. 2/4/2001, n. 32-2642).

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 04/09/2025


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