Il servizio è rivolto ai genitori – italiani o stranieri – che devono effettuare la denuncia di nascita del proprio figlio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La dichiarazione può essere resa:
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da uno dei genitori, se coniugati tra loro
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da entrambi i genitori, se non coniugati (in caso di riconoscimento da parte di entrambi)
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da uno solo dei genitori, se solo uno intende riconoscere il figlio
La denuncia di nascita è l’atto ufficiale con cui si comunica la nascita di un bambino agli Uffici dello Stato Civile.
Costituisce il momento formale in cui si attribuiscono nome, cognome e si registra il neonato all’Anagrafe.
La dichiarazione può essere resa:
-entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto. In questo caso, la documentazione viene trasmessa d’ufficio al Comune competente;
-entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o, in caso di residenze diverse, nel Comune di residenza della madre (salvo diverso accordo tra i genitori).
I genitori possono scegliere di attribuire al figlio il cognome di entrambi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, purché manifestino esplicitamente l’accordo al momento della dichiarazione.
Per la dichiarazione di nascita è necessario presentare:
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Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o medico che ha assistito il parto
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Documento d’identità valido del dichiarante
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Carta d’identità o documento equipollente di entrambi i genitori (per i non residenti)
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Passaporto dei genitori stranieri, con traduttore se non conoscono l’italiano
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Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (solo per genitori stranieri coniugati)