A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che desiderano svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.
Descrizione
L’Albo unico degli scrutatori di seggio è l’elenco aggiornato annualmente di cittadini idonei a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali.
L’iscrizione all’albo è gratuita e consente, in caso di nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale, di essere chiamati a svolgere il servizio di scrutatore in occasione delle elezioni.
La nomina avviene ogni volta che si svolge una votazione, con apposita deliberazione della Commissione Elettorale e previa pubblicazione di un manifesto.
Come fare
Gli interessati devono presentare o inviare, entro il 30 novembre di ogni anno, apposita domanda di iscrizione all’albo, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale o sul sito del Comune.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Cosa serve
Per presentare la domanda di iscrizione è necessario:
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essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
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avere conseguito almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
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allegare alla richiesta copia del documento di identità.
Non possono iscriversi all'albo:
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i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
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gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
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i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
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i segretari comunali e i dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali;
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i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Cosa si ottiene
L’inserimento nell’albo consente di essere nominati come scrutatore di seggio in occasione delle elezioni. La nomina è valida solo per la singola consultazione elettorale e avviene a discrezione della Commissione Elettorale Comunale.
Tempi e scadenze
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Scadenza per l’iscrizione: 30 novembre di ogni anno.
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L’iscrizione resta valida fino a eventuale cancellazione per:
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rinuncia volontaria;
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emigrazione in altro Comune;
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perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Riferimenti Normativi
Art. 1 della legge 08.03.1989, n. 95. Art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Condizioni di servizio
La cancellazione dall’albo può essere richiesta in qualsiasi momento compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale.
In caso di trasferimento in altro Comune o perdita del diritto elettorale, la cancellazione avviene d’ufficio.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per poter essere nominati scrutatori in occasione delle elezioni.
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 06/08/2025